Finalmente un’ottima notizia per il settore Delle telecomunicazioni in Italia. Il modem libero inizia davvero a diventare una possibilità concreta. Ne avevamo parlato lo scorso agosto in questo articolo.

Dopo oltre un decennio di imposizione degli apparati router proprietari, la libertà di scelta del modem potrebbe diventare realtà. L’ordinanza del TAR respinge infatti la richiesta di sospensione cautelare avanzata da TIM sul provvedimento dell’Agcom relativa al modem libero emanato da Agcom.

L’udienza in merito al ricorso è stata fissata al prossimo ottobre 2019 e i provvedimenti sospensivi sono stati di fatto sospesi.

Dal 1 gennaio si possa scegliere di optare per un modem di proprietà, liberamente scelto dall’utente e dimensionato sulla realtà aziendale. A beneficiarne del provvedimento sarà indirettamente anche il settore delle telecomunicazioni VoIP dove, fino ad oggi, l’obbligo di un modem proprietario vincolava, di fatto, la fruizione dei servizi VoIP in standard aperto. Si fa sempre più probabile una e vera ipotesi di rivoluzione del settore.

I Possibili effetti del Modem Libero

A seguito del respingimento del ricorso di TIM da parte del tribunale del Lazio di delineano alcune ipotesi concrete previste esplicitamente dal provvedimento AGCOM:

  • La Possibilità per l’utente di chiedere la trasformazione delle propria linea in linea naked ossia senza il vincolo dell’utilizzo di un apparato modem router imposto dal proprietario. Ne consegue che i consumatori finali potranno chiedere la restituzione del router a noleggio e  la possibilità di utilizzare un router di proprietà.
  • La richiesta della dismissione del router di proprietà non dovrà creare alcun aggravio di costo per l’utente finale. Qualora il router fosse concesso dall’operatore dietro corrispettivo di un canone, il consumatore avrà diritto a restituirlo e sostituirlo senza aggravio di costo e previo storno dei relativi costi e canoni. decadrà inoltre il vincolo contrattuale relativo alle eventuali penali riguardanti il modem proprietario.
  • Nel caso in cui l’operatore dovesse negare tale possibilità sarà facoltà del cliente chiedere la rescissione del contratto senza aggravio di spesa.

Probabili scenari e Risposta dei Service Provider

il 24 novembre TIM ha deciso di rispettare ed adeguarsi, a partire dal 1° Dicembre 2018, alla delibera AGCOM n. 348/18/CONS consentendo di fatto agli utilizzatori di utilizzare un router di proprietà purchè compatibili con le normative e gli standard vigenti.

La delibera AGCOM pubblicata il 2 Agosto 2018 si definivano due particolari scadenze.

La prima scadenza, che è quella oggetto della comunicazione di TIM, prevede che entro il 30 Novembre 2018: I fornitori di servizi di accesso ad Internet adeguano le condizioni contrattuali, le indicazioni commerciali e le informazioni da fornire agli utenti finali.

Dal 1 dicembre dunque TIM e tutti gli altri operatori dovranno garantire il rilascio delle credenziali per rendere possibile il collegamento diretto dell’apparato di proprietà del cliente.

La seconda scadenza, fissata al 31 Dicembre 2018, riguarda invece i clienti con dei contratti già in essere che prevedono l’utilizzo obbligatorio a pagamento (spesso a rate) del modem proprietario e prevede due fattispecie:

  1. Una proposta all’utente di variazione senza oneri della propria offerta in una equivalente offerta commerciale che preveda la fornitura dell’apparecchiatura terminale a titolo gratuito o che non ne vincoli l’utilizzo attraverso l’imputazione di costi del bene o dei servizi correlati al terminale nella fatturazione;
  2. In alternativa, consentire al cliente finale di recedere dal contratto senza oneri diversi alla mera restituzione del terminale, dandone adeguata informativa.

Modem Libero e VoIP

Nel caso di apparati modem/router forniti con fonia VoIP emulata non risulta ancora chiaro come si dovrà procedere. Tecnicamente i canali di fonia sono già forniti, da anni, in tecnologia VoIP SIP ma in modalità “chiusa”. La conversione delle linee telefoniche a SIP trunk nativi parrebbe la soluzione migliore per l’erogazione del servizio senza richiedere uno stravolgimento dal punto di vista tecnologico. Su questo aspetto però il provvedimento del garante ha previsto però una formula generica che non disciplina esplicitamente le modalità attraverso le quali dovrà avvenire la fornitura. Essa prevede infatti la fruizione dei servizi a mezzo di apparati terminali liberi.

Gli operatori, in ogni caso dovranno procedere a comunicare al cliente le modalità scelte per ottemperare alla fornitura del servizio in modalità “libera”.