Nell’articolo precedenteDelibera agcom sul modem libero abbiamo analizzato i punti principali della Delibera 348-18-CONS, soffermandoci sugli effetti della delibera che coinvolgono l’utenza finale. In questo secondo articolo proveremo a valutare i possibili effetti della delibera riferiti al mondo delle telecomunicazioni VoIP.

In effetti nel corpo della delibera non compaiono espliciti riferimenti a come potrebbe cambiare il mondo della fornitura delle linee telefoniche.

Modem Libero e VoIP Libero

La telefonia VoIP in standard SIP è ormai largamente utilizzata da tutti gli operatori, sia dai gradi operatori che dai provider VoIP con standard “aperto”.  La differenza sostanziale sta nel fatto che, salvo rare eccezioni, le linee VoIP dei grandi operatori sono sempre state rilasciate in modalità emulata. In genere sotto forma di linee analogiche o ISDN. Nonostante anch’essi utilizzino la tecnologia VoIP SIP per il trasporto della fonia, la stessa non è mai stata fruibile in maniera indipendente e separabile dalla linea XDSL.

La Telefonia VoIP nella delibera AGCOM

Fatta questa premessa e analizzando la delibera AGCOM sopraccitata si evidenzia come non esista un esplicito riferimento alla telefonia VoIP. Si parla infatti unicamente di

“apparecchiature terminali” allacciate direttamente o indirettamente ad una rete di comunicazione pubblica di comunicazione per trasmettere, trattare o ricevere informazioni; in entrambi i casi di allacciamento, diretto o indiretto, esso può essere realizzato via cavo, fibra ottica o via elettromagnetica”.

Il VoIP e il protocollo SIP in particolare, per definizione stessa, avvia gestisce e conclude una comunicazione telefonica attraverso una trasmissione di dati. In senso stretto, quindi, la telefonia IP rientra pienamente fra le trasmissioni di informazioni dati, al pari della Televisione IP e alla trasmissione di streaming video. Se una volta il servizio di telefonia poteva essere trattato come un servizio indipendente dalla trasmissione dati, oggi non è più così.

AGCOM precisa inoltra che

“Nell’ambito delle apparecchiature terminali di cui al presente provvedimento ricadono tutti gli apparati per l’accesso ad Internet installati presso la sede dell’utente che siano alimentati elettricamente”. Lo sesso router che dunque incorpora l’apparato che si occupa della conversione in analogico (ATA) della linea telefonica, costituisce esattamente un’apparecchiatura terminale indirettamente collegata alla rete di comunicazione Internet.

I Riferimenti espliciti alla Telefonia VoIP e le limitazioni normative

Un accenno alla telefonia VoIP compare però esplicitamente a pagina 9 della valutazioni preliminari di AGCOM, dove si recita testualmente

Occorre inoltre rilevare che attualmente sono largamente diffuse offerte che prevedano l’abbinamento del servizio di accesso ad Internet con altre tipologie diservizi aggiuntivi che utilizzano la rete IP (ad es. telefonia VoIP o IPTV), per i quali viene fornita un’unica apparecchiatura terminale che assolve molteplici funzioni (ad esempio modem, router ed access gateway VoIP). Orbene, si reputa che la scelta da parte di un utente di utilizzare un’apparecchiatura terminale procurata autonomamente in luogo di quella fornita dall’operatore non debba pregiudicare la fruizione dei servizi compresi nell’offerta commerciale, in quanto, viceversa, risulterebbe condizionata la libertà di scelta dell’apparecchiatura terminale”

Sembrerebbe dunque che la delibera non si riferisca unicamente a modem e router ma coinvolga esplicitamente qualunque tipo di apparato terminale per la fruizione dei servizi erogati. Tra di essi sembrerebbe esplicitamente prevista anche la telefonia IP.

La domanda che sorge dunque spontanea è perché, nonostante la telefonia VoIP venga richiamata in premessa, la stessa non venga esplicitamente normata nel testo effettivo della delibera. La mancanza di riferimenti diretti nel corpo della delibera sembrerebbe quindi affievolire o limitare la portata della sentenza per quanto concerne la Telefonia IP.

Il VoIP Aperto e la Portabilità delle Linee di telefonia

Quello che appare chiaro è che la delibera 348-18-CONS non disciplina esplicitamente ed in maniera completa ed esaustiva la telefonia SIP lasciando molto spazio alla libera interpretazione. In particolare:

  • Non vi sono espliciti riferimenti alla possibilità di fornitura dei servizi VoIP in forma separata e indipendente. Ciò preclude l’utilizzo in cloud delle linee di telefonia VoIP (trunk SIP) degli operatori tradizionali con i sistemi di UC indipendenti.
  • Ci sono molti dubbi riguardo alla possibilità di fruire sistematicamente delle linee VoIP in standard SIP “puro” con apparati terminali liberi (es. centralini o telfoni VoIP comuni) sulle linee dati in rame o fibra degli stessi operatori. In particolare l’obbligo di fornitura delle linee telefoniche secondo lo standard SIP (europeo e internazionale) da parte degli operatori di comunicazione è ancora incerto.
  • La portabilità delle linee VoIP, intesa come possibilità del trasferimento delle stesse su linee dati indipendenti sembrerebbe da escludersi.

Va infine ricordato che la delibera prevede esplicitamente, in forma generica, la gestione di eventuali casi di “impedimento tecnico”. Questa eventualità potrebbe dunque tramutarsi in una scappatoia per l’introduzione o la permanenza di uno o più vincoli.

Nell’attesa che la delibera diventi esecutiva entro 120 giorni dalla data di approvazione del 2 agosto, fatta salva la possibilità per gli operatori di ricorrere al TAR del Lazio entro 60gg, ci auguriamo che finalmente, dopo tanti anni, possa concretizzarsi una piena standardizzazione nel settore dei servizi di comunicazione. Attendiamo tutti con particolare interesse.