Delibera agcom sul modem liberoOrmai è risaputo che in data 2 agosto 2018, con la Delibera 348-18-CONS L’AGCOM (c.d. delibera sul modem libero) ha disposto un cambiamento radicale nelle politiche concernenti l’accesso aperto alla rete Internet con specifico riferimento alla libertà di scelta delle apparecchiature terminali. La delibera diverrà effettiva entro 120 giorni a partire dalla data di pubblicazione, salvo eventuali ricorsi al TAR del Lazio (entro 60 giorni dal provvedimento) da parte dei fornitori di servizi di connettività. È dunque possibile attendersi che la delibera venga sospesa per diversi mesi.

Questo cambio di approccio, atteso da tempo da tutti gli operatori del settore, comporterà la possibilità, di utilizzare un apparato terminale, modem o router di propria scelta purché esso rispetti le specifiche tecniche previste nella direttiva 2008/63/CE.

I vantaggi del modem libero

I vantaggi derivanti da questa delibera riguarderanno principalmente gli utenti ma impatteranno anche sul mercato dei modem. I produttori di apparati modem/router, attualmente penalizzati da una sorta di monopolio degli operatori, potranno finalmente tornare a concorrere in regime di libero mercato. L’obbligo imposto dagli operatori aveva difatti determinato una sorta di monopolio che determinava uno scorretto ed iniquo vantaggio a favore dei fornitori di apparati scelti dagli operatori di reti pubbliche di comunicazione.

Abbiamo già avuto modo di rilevare più volte come un apparato imposto dall’operatore limiti di fatto la fruibilità dei servizi per molteplici ragioni. Riferendoci allo specifico settore dei centralini telefonici e dei provider VoIP “aperti” i limiti, senza il modem libero, sono rilevanti. Ad esempio:

  • Presenza di SIP ALG sui router degli operatori con impossibilità di utilizzare i Centralini VoIP con un comune provider VoIP.
  • Impossibilità di utilizzare meccanismi di QoS per governare e dare priorità al traffico Voce.
  • Sostanziale limitazione nelle performance dell’apparato router. Gli apparati forniti comunemente hanno generalmente prestazioni e capacità di computazione scarse rispetto a quanto disponibile sul mercato.
  • Limitazione a livello di NAT e a livello di funzionalità di Routing disponibili negli apparati Router.
  • Impossibilità per l’utente finale di avere il pieno controllo del Modem/Router per applicazioni complesse.
  • Carenze e vulnerabilità a livello di sicurezza riscontrate spesso su alcuni degli apparati forniti.
  • In alcuni casi, necessità di provvedere ad un esborso economico per richiedere particolari configurazioni sugli apparati.

Il disposto normativo riguardo al modem libero

Secondo quanto recita la direttiva nel quadro giuridico:

“Nessuna limitazione alla libertà di uso delle apparecchiature terminali di accesso ad Internet può, dunque, essere imposta contrattualmente agli utenti, ai quali spetta il diritto di scegliere se acquistare in proprio il terminale o utilizzare il terminale fornito dall’operatore. In altri termini, gli operatori non possono obbligare gli utenti ad utilizzare il proprio terminale di accesso ad Internet, ma si devono limitare ad offrirne la fornitura, informando l’utente di eventuali restrizioni. Resta comunque impregiudicata la facoltà dell’utente di accettare la sola fornitura del solo servizio di comunicazioni elettroniche senza la fornitura del terminale.”

Gli operatori di reti pubbliche di comunicazioni e i fornitori di servizi di comunicazione accessibili al pubblico non possono rifiutare di collegare apparecchiature terminali alla rete se l’apparecchiatura terminale scelta dall’utente soddisfa i requisiti di base previsti dalla normativa europea e nazionale, né imporre all’utente finale oneri aggiuntivi o ritardi ingiustificati, ovvero inibire l’utilizzo o discriminare la qualità dei singoli servizi inclusi nell’offerta, in caso di collegamento ad un’apparecchiatura terminale di propria scelta.

L’ambito di Applicazione del modem libero

Per “Apparati terminali” si intendono tutte le apparecchiature terminali allacciate direttamente o indirettamente all’interfaccia di una rete pubblica di comunicazione per trasmettere, trattare o ricevere informazioni; in entrambi i casi di allacciamento, diretto o indiretto, esso può essere realizzato via cavo, fibra ottica o via elettromagnetica.

L’operatore che fornisce accesso alla rete di comunicazione è inoltre obbligato a pubblicare le caratteristiche tecniche e materiali delle interfacce di rete, rispettando gli standard e le disposizioni europee. Dall’altra parte l’utente è libero di scegliere l’apparecchiatura desiderata e di provvedere liberamente al suo allacciamento in autonomia o ricorrendo ad un installatore specializzato che sia in grado di assicurarne il giusto grado di sicurezza e funzionalità per l’accesso ad Internet. L’operatore che fornisce accesso alle reti di comunicazione ha infine l’obbligo di mettere a disposizione tutte le specifiche necessarie per provvedere alla configurazione degli apparati utilizzando dei protocolli standard. Tutte queste informazioni devono essere messe a disposizione in maniera completamente gratuita per l’utente finale

Nel caso in cui nell’offerta degli operatori siano ricompresi servizi aggiuntivi che utilizzano la rete IP, gli stessi devono essere fruibili in modalità libera e senza pregiudizi quali costi e oneri aggiuntivi, ritardi nell’attivazione, impedimenti o rallentamenti nelle performance dei servizi erogati.

Le nuove regole per le offerte commerciali

Nel caso in cui l’utente scelga di usufruire degli apparati terminali (modem, router, decoder) proposti dall’operatore, quest’ultimo ha l’obbligo di indicare i limiti e e le restrizioni del servizio erogato e i gli eventuali costi addizionali per i servizi di installazione e manutenzione degli stessi, nonché il costo del noleggio e il costo del riscatto finale. Questi costi devono essere esposti in modalità separata dall’offerta economica.

Si nota infine come gli operatori siano obbligati a formulare, per ciascuna offerta commerciale che prevede la fornitura dei servizi di accesso alla rete Internet in abbinamento con un’apparecchiatura terminale, un’offerta corrispondente che non includa quest’ultima ed i relativi costi. In alternativa devono rendere opzionale la fornitura dell’apparecchiatura terminale.

Cosa cambia per gli attuali utenti con modem o router in comodato d’uso

Sono previste prescrizioni anche per gli attuali utenti con router o modem a noleggio, qualora il terminale sia attualmente fornito in forma obbligatoria o a titolo oneroso.
Quando la delibera entrerà in vigore, gli utenti finali avranno il diritto di:

  • variare l’offerta con una che preveda la fornitura dell’apparato terminale in forma gratuita e senza oneri aggiuntivi. Non potranno essere previsti vincoli o oneri contrattuali nel caso in cui l’utente decida di restituire l’apparato per utilizzare il modem libero.
  • In caso contrario l’utente potrà recedere dal contratto senza onere alcuno se non quello delle spese di spedizione per la restituzione del terminale.

Conclusioni

La delibera dell’AGCOM segna evidentemente un passo avanti importante nella liberalizzazione del mercato degli apparati modem e router terminali. Rimane ancora da vedere se gli Operatori decideranno, come prevedibile, di avanzare ricorso davanti al TAR del Lazio. Permangono però ancora alcuni dubbi legati ai servizi di fonia. In particolare non si fa esplicito riferimento all’erogazione dei servizi telefonici. L’unico accenno indiretto è ricompreso nella definizione di “apparati terminali indirettamente collegati alla rete”. L’impressione è che vi sia una carenza nella delibera AGCOM di ogni esplicito riferimento ai servizi di telefonia. Di questo aspetto, fondamentale per chi lavora nel settore del VoIP, parleremo nel prossimo articolo.